Chi siamo

Opera Don Bosco nel Mondo

Chi siamo

L’Opera Don Bosco nel Mondo è stata fondata il 24 giugno 1965 da Don Enrico Morganti, sacerdote salesiano svizzero, per sostenere le Opere Salesiane in Burundi e in particolare la costituzione della scuola di Ngozi.
Oggi lo scopo della Fondazione è il sostegno e “l’aiuto alle Opere di Don Bosco nel Mondo”.

La nostra mission

L’Opera Don Bosco nel Mondo sostiene progetti sociali educativi per giovani e adulti e di aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali e da emergenze umanitarie in molti paesi nel mondo dove sono presenti i salesiani con i loro operatori.

L’Opera Don Bosco nel Mondo promuove un sostegno a distanza (SAD) che non si rivolge solo ad un bambino in particolare, ma anche ad una comunità di bambini e ragazzi che possono partecipare, con la loro comunità e nel contesto sociale in cui vivono con le loro famiglie, ai programmi educativi offerti loro dalle Opere Salesiane di Don Bosco.

Le missioni salesiane si ispirano al pensiero educativo di San Giovanni Bosco, il quale guardava ai suoi giovani disagiati per aiutare tutti, senza escludere alcuno, perché anche uno solo abbandonato sarebbe stato un fallimento per tutti.

Chi sono i Salesiani di Don Bosco

I salesiani sono una congregazione religiosa fondata da San Giovanni Bosco. I principali destinatari della loro missione sono i giovani, con un'attenzione particolare verso coloro che, a causa della povertà economica, sociale e culturale, non hanno la possibilità di costruire le basi per il loro futuro. Nel mondo i salesiani gestiscono il maggior numero di opere destinate a poveri, disoccupati, ragazze madri, malati di aids, minori abbandonati, senza fissa dimora, orfani, ragazzi soldato e lavoratori, ad ogni tipo di disagio sociale. Nelle emergenze umanitarie e naturali, terremoti e alluvioni, i salesiani con i loro operatori sono sempre in prima linea nella distribuzione di viveri e nell'assistenza igienico sanitaria alle popolazioni colpite dalle calamità. In queste difficili condizioni i salesiani mantengono vivo il loro compito di educatori delle nuove generazioni affinché possano conquistare dignità e autonomia.

Il consiglio di Fondazione

L’Opera Don Bosco nel Mondo è gestita da un Consiglio di fondazione composto da 5 membri: 4 salesiani e 1 laico (nominato).

Membri di diritto:
  • Ispettore salesiano pro tempore dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana, dal quale dipendono le Case Salesiane del Canton Ticino
  • Economo Ispettoriale pro tempore dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana
  • Direttore pro tempore dell’Istituto Elvetico
Don Esterino Colcera

Presidente

Don Claudio Silvano Ciacioli

Membro del Consiglio

Don Gianluca Marchesi

Membro del Consiglio

Don Roberto Dal Molin

Membro del Consiglio

Dott. Luigi Conconi

Membro del Consiglio

Direttore della Fondazione:
Don Giordano Piccinotti
Revisore:
Frigerio Auditing SA
Statuto

Art. 1 – In segno di filiale ringraziamento e a perenne ricordo di S. Giovanni Bosco fondatore della Società Salesiana di S. Francesco di Sales (Salesiani), sotto la denominazione di “OPERA DON BOSCO NEL MONDO” viene costituita una Fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
La Fondazione ha la propria sede a Lugano. Eventuali trasferimenti della sede in un’altra località della Svizzera sottostanno all’approvazione dell’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.
La Fondazione è iscritta a registro di commercio.

Art. 2 – La Fondazione è costituita per una durata illimitata e opera a livello sia nazionale sia internazionale.

Art. 3 – La Fondazione ha quale scopo l’aiuto ed il sostegno a tutte le opere Salesiane di Don Bosco nel mondo.
La Fondazione è di pubblica utilità e qualsiasi scopo di lucro è escluso.

Art. 4 – Il capitale della Fondazione è stato indicato e specificato nell’atto costitutivo originario.

Art. 5 – Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato:

  • da versamenti e sussidi di enti pubblici e privati;
  • da legati, donazioni e offerte;
  • da ulteriori conferimenti dei fondatori;
  • dai redditi del capitale e dal reddito derivante dalle sue attività.

Art. 6 – Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione attinge agli interessi del patrimonio e ai redditi derivanti da eventuali attività. In caso di bisogno può attingere al patrimonio stesso.
La definizione della politica d’investimento e il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di fondazione.
Il patrimonio mobile della Fondazione sarà investito tramite primarie banche svizzere e secondo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.
Eventuali investimenti immobiliari potranno essere effettuati con lo scopo di garantire una redditività atta a finanziare l’attività di pubblica utilità.

Art. 7 – Sono organi della Fondazione: il Consiglio di fondazione (di seguito “Consiglio”), l’Ufficio di revisione ed eventuali altri organi che potranno essere costituiti dal Consiglio, se l’attività della Fondazione lo giustifichi. In tale ultima evenienza il Consiglio fissa il funzionamento e i principi di questi organi in un regolamento da sottoporre all’Autorità di vigilanza per esame.

Art. 8 – Il Consiglio è l’organo supremo della Fondazione ed è composto da 3 a 9 membri. Almeno uno dei membri del Consiglio con diritto di firma deve essere domiciliato in Svizzera.

Sono membri di diritto:

  1. – L’Ispettore salesiano pro tempore dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana Elvetica, dal quale dipendono le Case salesiane del Canton Ticino;
  2. – L’Economo ispettoriale pro tempore dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana Elvetica;
  3. – Il Direttore pro tempore della Fondazione Istituto Elvetico Opera Don Bosco di Lugano.

Il Consiglio coopta altri membri indipendenti nel limite delle disponibilità dei posti.

Art. 9 – Riservati i membri di diritto di cui all’art. 8, il Consiglio si rinnova per cooptazione.
I membri del Consiglio nominano il Presidente su proposta dell’Ispettore pro tempore dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana Elvetica.
I membri del Consiglio rimangono in carica per un periodo di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Art. 10 – Il Consiglio ha in particolare le seguenti attribuzioni:

  • amministra il patrimonio della Fondazione e decide circa la destinazione dei fondi;
  • rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e designa le persone che sono autorizzate a firmare validamente;
  • elabora gli eventuali Regolamenti della Fondazione;
  • cerca i mezzi finanziari per l’adempimento degli scopi della Fondazione;
  • decide sui finanziamenti e sugli investimenti;
  • sorveglia l’attività della Fondazione, approva i conti annuali e li presenta, unitamente al rapporto di attività annuale, all’Autorità di vigilanza;
  • nomina l’Ufficio di Revisione;
  • nomina eventuali altri organi;
  • esercita le competenze che non sono espressamente delegate ad un altro organo nello statuto.

Art. 11 – Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta le circostanze lo richiedessero.
Il Presidente manda l’invito alla seduta almeno 1 settimana prima della data stabilita per la riunione.
Il quorum per le decisioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio.
Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei voti espressi, salvo che per la decisione di scioglimento dove è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti espressi. In caso di parità di voti, il Presidente ha voto decisivo.
Le decisioni del Consiglio possono essere prese in via circolare (e-mail compresa), sempre che la discussione non sia richiesta per iscritto da un membro del Consiglio. Il Consiglio può altresì decidere, quando le circostanze lo esigono, di tenere singole riunioni anche al di fuori della sede della Fondazione. Queste possono aver luogo anche in conferenza sonora o audiovisiva mediante l’impiego di strumenti tecnologici che consentono a ciascun membro di ascoltare in ogni momento ogni altro partecipante e di essere udito da ciascuno di essi. La riunione che ha avuto luogo in conferenza audiovisiva si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o una persona da lui delegata.
I membri del Consiglio non sono remunerati per la loro attività, in caso di lavoro straordinario può essere concessa un’indennità/salario che dovrà essere approvato dall’Autorità di vigilanza e dalla Divisione delle contribuzioni.
I membri del Consiglio possono aver diritto al rimborso delle spese vive conformemente al Regolamento spese che dovrà essere approvato dalla Divisione delle contribuzioni ed esaminato dall’Autorità di vigilanza.

Art. 12 – Il Consiglio designa un Ufficio di revisione, che è una persona fisica o un’impresa di revisione abilitata a effettuare la revisione e che deve essere esterno e indipendente dalla Fondazione. L’Ufficio di revisione è incaricato di verificare annualmente i conti della Fondazione. Deve inoltre garantire il rispetto delle disposizioni di legge e dello scopo della Fondazione.
Nello svolgimento del suo mandato, l’Ufficio di revisione notifica al Consiglio le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi, è tenuto, se necessario, a informare l’Autorità di vigilanza.

Art. 13 – Nei limiti dello scopo previsto e qualora lo sia richiesto per il suo mantenimento, il Consiglio può modificare lo Statuto della Fondazione ed emanare dei regolamenti. Ogni modifica statutaria è da sottoporre all’Autorità di vigilanza e, se del caso, alla Divisione delle contribuzioni, per approvazione. Ogni modifica di regolamento è da presentare per esame all’Autorità di vigilanza e, se del caso, alla Divisione delle contribuzioni per accettazione.

Art. 14 – Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 e 89 CC), fatta salva l’approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza.
Il Consiglio decide circa la destinazione di un eventuale attivo netto, fermo restando che il patrimonio sarà necessariamente devoluto a un ente che esplica un’attività di utilità pubblica o di interesse pubblico, il cui scopo sia possibilmente vicino a quello della Fondazione dissolta, sempre sotto la direzione della Società Salesiana di S. Francesco di Sales (Salesiani) e che è posto al beneficio dell’esonero fiscale.

Art. 15 – Per tutto quanto non esplicitamente regolato nel presente statuto resta applicabile il diritto vigente in materia, riservate le competenze dell’Autorità di vigilanza sulle fondazioni.
Il presente statuo è stato adottato in data 24 giugno 1965 e riveduto il 6 maggio 1969, il 24 giugno 1973, il 2 giugno 1999, il 15 aprile 2011, il 12 novembre 2018.

Statuti approvati il 24 giugno 1965, riveduti il 6 maggio 1969, il 24 giugno 1973, il 6 settembre 1978, il 2 giugno 1999, il 15 aprile 2011, il 12 novembre 2018..

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